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Regolamento

REGOLAMENTO/STATUTO DEL CENTRO DI RICERCA IN PSICOLOGIA APPLICATA (CePsi/e-C)

Art.1 ISTITUZIONE

In coerenza con il regolamento  tipo dei  Centri  di Ricerca, approvato  dal  Consiglio di Amministrazione di e-Campus è  istituito, su  proposta del Professor Francesco Rovetto e con i membri  del  gruppo di  ricerca operanti in sede di  istituzione del Centro- anche come comitato  scientifico di  cui all’ art. 9 (Professori : Daniela Bosetto, Roberta Camba, Gian Mauro Manzoni) il centro di Ricerca in Psicologia Applicata (CePsi/e-C), in seguito  denominato “Centro”, promosso  dalla facoltà  di  Psicologia dell’Università telematica e-Campus. Il Centro  si pone l’obiettivo di  promuovere e coordinare ricerche in ambito psicologico e ciò  a livello nazionale e sovranazionale in via autonoma o in collaborazione  con altri  qualificati centri  di  ricerca, Possibili  nell’immediato convenzioni  per ricerche congiunte  con il dipartimento  di  Psicologia della Suothbank University di  Londra 8referente Prof. Spada9 e con la Sigmund Freud  Privat Universitet  (referente Prof. DieKstra) di Vienna con cui  da tempo collabora il Professor Rovetto. Oltre a queste università  straniere , sono  facilmente realizzabili ricerche congiunte con le univ di  Pavia, univ di  Parma e università  IULM (referente Professor Moderato).

Il centro identifica i  seguenti  settori come ambiti privilegiati, ma non esclusivi  di intervento:

1) ambito  rieducativo  e riabilitativo

2) ambito  clinico, con annesso  settore di  psicopatologia della condotta criminale

3) ambito psicosociale, del  lavoro e delle organizzazioni,

4) ambito  psicodiagnostico

5) ambito  della metodologia della ricerca

6) ambito  della formazione di  operatori socio  sanitari, sanitarie e sociali

Il centro  si  propone di intervenire anche in ambiti  di  psicologia applicata suggerendo  ricerche-azioni in settori  potenzialmente retribuiti dalla committenza. Ciò  consente il reperimento delle risorse finanziarie provenienti  da attività svolte in convenzione, parternariato o  fornitura di  servizi con Enti  pubblici o  privati , e/o provenienti da eventuali risorse aggiuntive.

Esempi  di ricerche già in corso di  progettazione sono: riflessi  sull’umore della applicazione di stent cardiaci (in collaborazione con istituto  cardiologico Monzino). Valutazione della riabilitazione  e formazione del personale in un carcere lombardo.

Il centro  può  anche organizzare corsi  di  formazione ECM aperti a psicologi, medici ed avvocati o  a laureati  di  altre discipline.

La copertura finanziaria del  centro  si  baserà sul  reperimento  di  fondi internazionali  di  ricerca , sulla organizzazione e conduzione di  corsi  ECM, sulla esecuzione di  lavori  conto  terzi. Alcune delle attività  svolte dal  centro  servizi ( ad esempio  la formazione dei  medici e psicologi, la consulenza ad insegnanti, la valutazione di  customer satisfaction in ambito  sociosanitario ed anche alcuni interventi su  singole situazioni  specifiche), saranno  retribuite dai  committenti

ART. 2 – FINANZIAMENTI

Il Centro opera in regime di autofinanziamento, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento dell’Ateneo e dai Regolamenti per lo svolgimento di attività di ricerca e del c.d. “conto terzi”.

Il Centro di ricerca può chiedere al Consiglio di Amministrazione il finanziamento della costituzione in termini di anticipo di cassa sul programma di autofinanziamento previsto.

ART. 3 – SEDE, ATTREZZATURE E PERSONALE

Il Centro ha sede presso la sede universitaria di Novedrate (Como) e potrà utilizzare le attrezzature della struttura ospitante nei limiti della disponibilità esistenti.

Per quanto concerne il personale non docente (amministrativo e tecnico), l’assegnazione temporanea e/o parziale al Centro delle risorse necessarie al funzionamento del Centro e allo svolgimento dei programmi di ricerca e delle varie attività è disposta nei limiti delle disponibilità esistenti e in modo da non compromettere l’attività istituzionale della sede universitaria ospitante.

Il Centro potrà avere sedi operative ulteriori a quella identificata come principale, ossia in locali e strutture presenti nelle altre sedi universitarie non identificate quali principali. Anche sulle materie di cui al presente articolo 3 delibera il Consiglio di Amministrazione dell’Università.

Il Centro, sempre in regime di autofinanziamento e quindi con totale copertura autonoma dei costi, può proporre al CdA la stipula di contratti di collaborazione e/o lavoro a tempo determinato con personale esterno all’Università, ma solo per lo svolgimento di mansioni direttamente connesse con l’attività del Centro.

ART. 4 – FINALITA’ E ATTIVITA’

Le finalità e le attività del Centro sono indicate nel programma, di cui all’Art. 1.

Nell’ambito dell’attività del Centro potranno essere organizzati, in aggiunta a quanto previsto dall’Art. 1, seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio nazionali ed internazionali, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l’amministrazione universitaria.

Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni scientifiche e/o professionali con interessi convergenti.

Nel rispetto della normativa vigente potranno essere stipulati accordi di parternariato, collaborazione, scambi di servizi con Enti pubblici e privati, nonché istituiti premi di ricerca con fondi specificatamente destinati a tale scopo da finanziatori esterni all’Università.

ART. 5 – CALENDARIO, DURATA E RINNOVO

Il Centro ha la durata di sei anni, rinnovabile. La durata in anni viene computata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione del Decreto istitutivo del Centro.

La domanda motivata di rinnovo avanzata dal Direttore del Centro è approvata con le medesime modalità previste all’Art. 1 per la sua istituzione.

ART. 6 – ADERENTI AL CENTRO

Al Centro possono far richiesta di afferenza:

  1. professori e ricercatori dell’Università e-Campus interessati alle aree tematiche e/o operative del Centro;

  1. professori e ricercatori di altre Università italiane e straniere e di Istituzioni universitarie

internazionali interessati alle aree tematiche e/o di operatività del Centro;

3. ricercatori che operano presso Istituzioni ed Enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali

e che svolgono la propria attività di ricerca negli ambiti scientifici di interesse del Centro;

4. esperti di chiara fama negli ambiti di interesse e/o di attività del Centro.

Le richieste di afferenza, corredate da curriculum dettagliato segnalante le competenze dei richiedenti, vengono valutate e, conseguentemente, autorizzate o respinte – se del caso anche con l’ausilio del Comitato scientifico – dal Direttore del Centro.

ART. 7 – ORGANI DEL CENTRO

Organi del Centro sono:

  1. Direttore

  2. Comitato scientifico.

ART. 8 – DIRETTORE

Il Direttore del Centro è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa indicazione non vincolante dei membri del gruppo di aderenti al Centro, dura in carica un triennio ed è rinnovabile.

Il Direttore può individuare uno o più Vicari all’interno del gruppo di soggetti aderenti al

Centro ed uno o più soggetti delegati a farsi carico di specifiche attività connesse alla declinazione attuativa delle iniziative del Centro.

In relazione allo svolgimento delle attività di cui al successivo Art. 10, il Direttore provvede all’individuazione – se del caso avvalendosi del parere del Comitato Scientifico – dei gruppi di progetto – coinvolgenti prioritariamente i soggetti di cui all’Art. 6 – per lo svolgimento delle iniziative, progetti ed attività di volta in volta proposte e/o realizzate dal Centro.

All’inizio di ogni anno di attività, il Direttore del Centro presenta al Consiglio di Amministrazione un programma dettagliato delle ricerche e delle attività ipotizzabili, unitamente ad un piano preventivo di utilizzazione dei fondi.

Il Direttore è tenuto a trasmettere una relazione annuale sull’attività svolta, sul budget previsionale ed un bilancio consuntivo dell’anno precedente.

ART. 9 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico ha la funzione di collaborazione e sostegno agli incarichi del Direttore, con pareri di carattere tecnico-scientifico e/o professionali.

Il Comitato scientifico si renderà sempre disponibile ad ogni forma di collaborazione allo svolgimento delle attività e delle iniziative svolte dal Centro.

Il numero dei componenti, la qualifica degli stessi e la composizione del Comitato Scientifico sono individuati nella proposta di istituzione del Centro.

Integrazioni o variazioni nella composizione del Comitato Scientifico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata da parte del Direttore del Centro.

ART. 10 – LINEE DI OPERATIVITA’

Il Centro può svolgere, nell’ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche:

  • attività di ricerca di base ed applicata,

  • analisi di fattibilità ed indagini preventive,

  • attività organizzative,

  • progettazione integrata,

  • azioni di sistema e di coordinamento delle attività di più enti,

  • alta formazione ed altre attività similari.

Tutte le attività potranno essere commissionate da soggetti pubblici e privati ed espressione operativa di accordi quadro o accordi di parternariato.

Le attività si svolgono e sono normate in conformità con il Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione, e del c.d. “conto terzi”, svolte con finanziamenti esterni all’Università.

ART. 11 – GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

La gestione amministrativo-contabile dei Centri di ricerca è disciplinata dalle disposizioni di cui al Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in quanto applicabili.

ART. 12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Ogni eventuale modifica del presente Regolamento dovrà essere adottata con Decreto Rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 – SOPPRESSIONE

Durante il periodo di vigenza del Centro, qualora si rilevasse l’impossibilità del suo funzionamento, il Centro verrà soppresso con delibera del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso Consiglio di Amministrazione dell’Università destinerà l’eventuale patrimonio residuo ad attività di ricerca affini.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento generale di Ateneo e nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.